E-COMMERCE: DECRETO LEGGE
Commercio elettronico e
tutela del consumatore
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Se si forniscono beni o servizi attraverso un sito Internet, e dietro corrispettivo, se cioè si pratica il cosiddetto commercio elettronico, la legge richiede che siano seguite particolari regole dettate allo scopo principale di tutelare l’utente finale. Pure se i servizi sono forniti senza richiedere un corrispettivo in denaro, si deve comunque evitare di far sopportare agli utenti oneri di qualsiasi natura, quali, ad esempio, condizionare la fornitura del servizio alla prestazione del consenso per ricevere materiale pubblicitario, oppure imporre l’obbligo di esporre un banner promozionale. In tali casi, infatti, la giurisprudenza non considera la fornitura del servizio come gratuita (Garante concorr. mercato, 17 febbraio 2000, n. 8051), con l’effetto che si dovrà comunque applicare la normativa in materia di e-commerce.
Le norme da seguire per lo svolgimento di attività di commercio elettronico sono alquanto numerose. Le principali sono:
- D.lgs. 50/90 (attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali);
- D.lgs. 114/98 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997);
- D.lgs. 185/99 (attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza);
- D.lgs. 70/2003 (attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno).
Nello specifico si tratterà di predisporre un modulo rivolto all'utente-consumatore, consultabile on-line e contenente tanto le indicazioni richieste dalla legge, quanto le condizioni generali di contratto relative ad ogni singolo servizio offerto, informando specialmente sulle modalità di esercizio dei diritti garantiti dalla legge.
Altri adempimenti possono essere richiesti in relazione al tipo di servizio reso o all’attività svolta.
La violazione di tali norme, oltre che ampliare la facoltà di recesso concessa all’acquirente, può determinare la condanna del trasgressore al pagamento di sanzioni di natura amministrativa e al risarcimento, in sede civile, dell’utente non correttamente tutelato.
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